Art. 3
Disposizioni transitorie relative al mandato del direttore esecutivo
In vigore dal 16 dic 2008
Disposizioni transitorie relative al mandato del direttore esecutivo
Il mandato del direttore esecutivo in carica il 1o gennaio 2009 termina alla data alla quale l’impresa comune cessa di esistere a norma dell’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 219/2007. In caso di proroga della durata dell’impresa comune, è avviata una nuova procedura di nomina del direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 219/2007. Se il direttore esecutivo deve essere sostituito nel corso del suo mandato, il suo successore è nominato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 219/2007.
Storico versioni
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