Art. 2

Disposizioni transitorie relative al personale dell’impresa comune

In vigore dal 16 dic 2008
Disposizioni transitorie relative al personale dell’impresa comune 1.   In deroga all’, punto 3, tutti i contratti di lavoro stipulati dall’impresa comune vigenti al 1o gennaio 2009 (in seguito denominati «contratti anteriori») sono onorati fino alla scadenza senza ulteriore rinnovo. 2.   A tutti i membri del personale con contratti anteriori è offerta la possibilità di chiedere contratti di agente temporaneo ai sensi dell’, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ai vari gradi stabiliti nella tabella dell’organico. Al fine di verificare la competenza, l’efficienza e l’integrità dei potenziali candidati, una procedura di selezione interna è applicata a tutti i membri del personale con contratti anteriori, ad eccezione del direttore esecutivo. Tale procedura di selezione interna è effettuata anteriormente al 1o luglio 2009 da parte dell’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro. In funzione della natura e del livello delle funzioni esercitate, ai candidati prescelti è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo rimanente ai sensi del contratto anteriore. 3.   Se è stato concluso un contratto anteriore per la durata dell’impresa comune e il membro del personale interessato accetta un nuovo contratto di agente temporaneo alle condizioni definite al paragrafo 2, detto nuovo contratto viene concluso per una durata indeterminata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 4.   La legge belga applicabile ai contratti di lavoro e gli altri atti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale con contratti anteriori che hanno scelto di non chiedere contratti di agente temporaneo o ai quali non sono stati offerti contratti di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.
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