Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007

In vigore dal 16 dic 2008
Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007 Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato: 1) l’, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2016 o otto anni dopo l’approvazione da parte del Consiglio del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («il piano di modernizzazione ATM»), risultante dalla fase di definizione del progetto SESAR, a seconda della condizione che si verifica per prima. Il Consiglio decide in merito a tale approvazione sulla base di una proposta della Commissione.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Status giuridico L’impresa comune è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.»; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis Personale 1.   Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune e al suo direttore esecutivo. 2.   Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2 dello statuto, l’impresa comune esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 3.   Il consiglio di amministrazione, d’intesa con la Commissione, adotta le necessarie misure di attuazione conformemente all’articolo 110, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 4.   Il numero dei dipendenti dell’impresa comune è determinato dalla tabella dell’organico riportata nel suo bilancio annuale. 5.   Il personale dell’impresa comune è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare otto anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune. 6.   Tutte le spese del personale sono a carico dell’impresa comune. Articolo 2 ter Privilegi e immunità 1.   All’impresa comune si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e, per quanto soggetti alle norme di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, al suo personale e al suo direttore esecutivo. Per quanto riguarda le imposte e i dazi doganali, all’impresa comune si applica il protocollo a decorrere dal 15 ottobre 2008. 2.   Un accordo amministrativo è concluso tra l’impresa comune e il Belgio per quanto riguarda i privilegi e le immunità e le altre forme di sostegno che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune. Articolo 2 quater Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’impresa comune è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge regolatrice dell’accordo o del contratto in questione. 2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni. 3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall’impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse. 4.   Solo l’impresa comune risponde delle proprie obbligazioni. Articolo 2 quinquies Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile 1.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi: a) sulle controversie tra i membri concernenti l’oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’; b) in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune; c) sui ricorsi promossi contro l’impresa comune, comprese le decisioni dei suoi organi, conformemente alle condizioni di cui agli articoli 230 e 232 del trattato; d) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune nell’esercizio delle sue funzioni. 2.   Alle materie non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune.»; 4) l’, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il contributo massimo della Comunità è di 700 milioni di EUR, di cui 350 milioni di EUR provenienti dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema «Trasporti (inclusa aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione» del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e 350 milioni di EUR provenienti dalla dotazione del programma quadro sulle reti transeuropee di trasporto per il periodo 2007-2013. Il contributo comunitario è versato conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*1) (in seguito denominato il «regolamento finanziario»). Le modalità del contributo della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune. L’accordo generale dà diritto alla Commissione di opporsi all’utilizzo del contributo comunitario per fini che essa ritenga contrari ai principi dei summenzionati programmi comunitari di cui al primo comma o al regolamento finanziario delle Comunità europee, o che ledano gli interessi della Comunità. In caso di opposizione da parte della Commissione, il contributo comunitario non può essere utilizzato dall’impresa comune per i predetti fini. (*1)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»;" 5) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis Regolamento finanziario 1.   L’impresa comune adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Esso può discostarsi dalle norme di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario (*2), ove lo impongano le esigenze specifiche di funzionamento dell’impresa comune e previo accordo della Commissione. 2.   L’impresa comune dispone di proprie capacità di revisione contabile interna. Articolo 4 ter Discarico Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’anno n è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, prima del 15 maggio dell’anno n + 2. Nel regolamento finanziario dell’impresa comune il consiglio di amministrazione indica la procedura da seguire per il discarico, tenendo conto delle specificità legate alla natura dell’impresa comune quale partenariato pubblico-privato e in particolare del contributo del settore privato al bilancio. (*2)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.»;" 6) l’, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative all’adesione di nuovi membri e a modifiche significative del piano di modernizzazione ATM è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3.»; 7) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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