Art. 19

Decisioni di interpretazione

In vigore dal 16 dic 2008
Decisioni di interpretazione Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2 una decisione circa: a) l’appartenenza di un determinato alimento ad una delle categorie di alimenti di cui all’allegato II; o b) la conformità ai criteri di cui all’, paragrafo 2 dell’impiego di un additivo alimentare figurante negli elenchi degli allegati II e III e autorizzato «quantum satis»; o c) l’ottemperanza di una determinata sostanza alla definizione di additivo alimentare di cui all’.
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