Art. 19 · Decisioni di interpretazione

Art. 19

Decisioni di interpretazione

In vigore dal 16 dic 2008
Decisioni di interpretazione Se necessario, può essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2 una decisione circa: a) l’appartenenza di un determinato alimento ad una delle categorie di alimenti di cui all’allegato II; o b) la conformità ai criteri di cui all’, paragrafo 2 dell’impiego di un additivo alimentare figurante negli elenchi degli allegati II e III e autorizzato «quantum satis»; o c) l’ottemperanza di una determinata sostanza alla definizione di additivo alimentare di cui all’.
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