Art. 2
Norme sull'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale
In vigore dal 15 dic 2008
Norme sull'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale
1. Le scorte personali di prodotti di origine animale, per il consumo umano personale, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE, non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I di tale direttiva, a condizione che:
a)
figurino nella parte 1 dell'allegato I, non siano soggette all', paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;
b)
figurino nella parte 1 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;
c)
siano prodotti della pesca eviscerati freschi o preparati o prodotti della pesca trasformati, nel senso dei punti 3.5, 3.6 o 7.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite;
d)
siano prodotti diversi da quelli menzionati alle lettere a), b) e c) o all', paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.
2. Le scorte personali di prodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali da compagnia non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva 97/78/CE, a condizione che:
a)
figurino nella parte 2 dell'allegato I e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;
b)
figurino nella parte 2 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.
3. In deroga a quanto disposto al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e al paragrafo 2, le scorte personali di prodotti di origine animale provenienti dalla Croazia, dalle isole Færøer, dalla Groenlandia o dall'Islanda non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva citata, a condizione che:
a)
figurino nell'allegato I, non siano soggette all', paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;
b)
figurino nell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;
c)
siano prodotti diversi da quelli menzionati nel presente articolo, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettere a) e b), o nell', paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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