Art. 1

Oggetto

In vigore dal 15 dic 2008
Oggetto 1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o formano oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza (ad esempio per posta, telefono o Internet) e sono consegnate al consumatore. 2.   Il presente regolamento non si applica alle scorte personali provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera. Il presente regolamento non si applica inoltre alle scorte personali di prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer e dall'Islanda. Tuttavia, al fine di fornire adeguate informazioni ai viaggiatori, questi paesi terzi devono essere indicati come paesi esentati in tutto il materiale pubblicitario pertinente. 3.   Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate misure di protezione. 4.   Il presente regolamento si applica fatte salve le norme applicabili in materia di certificazione contenute nella legislazione di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Storico versioni

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