Art. 6
Sanzioni
In vigore dal 15 dic 2008
Sanzioni
1. Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali:
a)
identificano le scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento;
b)
sequestrano e distruggono tali scorte in conformità della legislazione nazionale.
2. Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali potranno imporre costi o sanzioni alle persone responsabili di scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che la legislazione nazionale applicabile per il sequestro e la distruzione delle scorte personali identifica le persone fisiche o giuridiche responsabili per i costi di distruzione di tutte le scorte personali sequestrate.
Storico versioni
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