Art. 6

Sanzioni

In vigore dal 15 dic 2008
Sanzioni 1.   Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali: a) identificano le scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento; b) sequestrano e distruggono tali scorte in conformità della legislazione nazionale. 2.   Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali potranno imporre costi o sanzioni alle persone responsabili di scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento. 3.   Gli Stati membri garantiscono che la legislazione nazionale applicabile per il sequestro e la distruzione delle scorte personali identifica le persone fisiche o giuridiche responsabili per i costi di distruzione di tutte le scorte personali sequestrate.
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