Art. 7

Obblighi relativi alla presentazione di relazioni

In vigore dal 15 dic 2008
Obblighi relativi alla presentazione di relazioni 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni anno, entro il 1o maggio, una relazione comprendente le informazioni pertinenti relative alle misure adottate allo scopo di rendere note e di far rispettare le norme stabilite dal presente regolamento, ed i relativi risultati. 2.   La relazione avrà la forma di una tabella completata secondo quanto stabilito all'allegato V.
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