Art. 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 28 nov 2008
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte in conformità dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 850/98. Tali catture non sono imputate al contingente.
Storico versioni
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