Art. 7

Pesce specchio atlantico

In vigore dal 28 nov 2008
Pesce specchio atlantico 1.   La pesca del pesce specchio atlantico è vietata nelle zone seguenti: a) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti: 57°00′ N, 11°00′ O 57°00′ N, 8°30′ O 56°23′ N, 8°30′ O 55°00′ N, 8°30′ O 55°00′ N, 11°00′ O 57°00′ N, 11°00′ O b) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti: 55°30′ N, 15°49′ O 53°30′ N, 14°11′ O 50°30′ N, 14°11′ O 50°30′ N, 15°49′ O c) la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti: 55°00′ N, 13°51′ O 55°00′ N, 10°37′ O 54°15′ N, 10°37′ O 53°30′ N, 11°50′ O 53°30′ N, 13°51′ O Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84. 2.   Le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce al termine della bordata, a meno che: a) tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93; oppure b) la velocità media durante il transito sia pari o superiore a 8 nodi. 3.   Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca (CCP), i quali devono disporre di un sistema per individuare e registrare l’ingresso, il transito e l’uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.
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