Art. 4
Ripartizione tra gli Stati membri
In vigore dal 28 nov 2008
Ripartizione tra gli Stati membri
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:
a)
gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi detratti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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