Art. 3
Varietà di Cannabis sativa L.
In vigore dal 12 nov 2008
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:
1)
l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
«Articolo 50
Varietà di Cannabis sativa L.
Le varietà di Cannabis sativa L. ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 99, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono quelle elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi.»;
2)
all'articolo 56, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per la canapa destinata alla produzione di fibre, l'utilizzazione sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi, e certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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