Art. 1
Produzione di canapa
In vigore dal 12 nov 2008
L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Produzione di canapa
Ai fini dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il pagamento per le superfici investite a canapa è subordinato all'utilizzo di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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