Art. 2

In vigore dal 12 nov 2008
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così modificato: 1) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 1.   Le varietà di canapa ammissibili ai pagamenti diretti sono quelle elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi. 2.   Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (in appresso: THC) delle colture è illustrato nell'allegato I del presente regolamento. 3.   L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale. Se tuttavia il tenore di THC riscontrato in un dato campione è superiore a quello fissato all'articolo 52, paragrafo 1, delle regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata, una relazione su tutti i tenori di THC riscontrati per tale varietà. La relazione comprende il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale. 4.   Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel corso della campagna di commercializzazione successiva gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B dell'allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso delle campagne di commercializzazione successive a meno che tutti i risultati delle analisi di una data varietà rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro chiede l'autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio. La domanda è trasmessa alla Commissione entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione in parola. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dalla campagna successiva. 5.   Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, le colture di canapa devono essere mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura. Lo Stato membro può tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato I.»; 2) l'allegato II è soppresso.
Storico versioni

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