Art. 15

Accesso ai dati

In vigore dal 3 nov 2008
Accesso ai dati 1.   Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l’ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle operazioni di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta. 3.   I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera. 4.   Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l’accesso on line alla propria base di dati sui giornali di bordo.
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