Art. 14

Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri

In vigore dal 3 nov 2008
Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri 1.   Gli Stati membri effettuano lo scambio di informazioni utilizzando il formato definito nell’allegato, da cui deriva il linguaggio XML (extensible mark-up language, linguaggio di marcatura estendibile). 2.   Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate. 3.   Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione. 4.   I dati indicati nell’allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.
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