Art. 13

Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati

In vigore dal 3 nov 2008
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati 1.   Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni: a) l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento; b) il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera; c) il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato di bandiera. 2.   Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d’intesa tra gli Stati membri e la Commissione.
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Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/1077) — Testo vigente | Portale Normativo