Art. 3

In vigore dal 13 ott 2008
L’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1000/2008 è sostituito da quanto segue: «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, sono le seguenti: Paese Dazio definitivo (%) Repubblica popolare cinese 33,7 India 20,5 »
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