Art. 1

In vigore dal 13 ott 2008
1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60) e originario dell’India. 2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 4,7 %. 3.   In deroga al paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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