Art. 2
In vigore dal 13 ott 2008
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle imprese i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e le cui ragioni sociali sono elencate nella decisione 2006/37/CE, e successive modifiche, sono esenti dal dazio compensativo istituito dall’, purché:
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siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali imprese al primo acquirente indipendente nella Comunità, e
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siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, e
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le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.
2. Al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, sorgerà un’obbligazione doganale se viene accertata, riguardo alle merci descritte all’, esenti da dazio alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle suddette condizioni. Si considerano un’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o nel caso in cui la Commissione, revocata l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 o dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, dichiari in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche operazioni l’invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, di una parte qualunque, di una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 e definite ulteriormente al paragrafo 2, può determinare l’insorgere di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune (14). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.
Storico versioni
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