Art. 17

Procedura di gara d’appalto per gli oneri di servizio pubblico

In vigore dal 24 set 2008
Procedura di gara d’appalto per gli oneri di servizio pubblico 1.   La gara d’appalto richiesta a norma dell’, paragrafo 10, è effettuata secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo. 2.   Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione il testo completo dell’invito a partecipare alla gara salvo nei casi in cui, a norma dell’, paragrafo 5, abbia reso noto l’onere di servizio pubblico attraverso la pubblicazione di una nota nella gazzetta ufficiale nazionale. In tal caso, anche il bando di gara è pubblicato nella gazzetta ufficiale nazionale. 3.   Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l’altro i punti seguenti: a) le norme prescritte dall’onere di servizio pubblico; b) le norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili; c) il periodo di validità del contratto; d) le sanzioni in caso di inadempimento del contratto; e) i parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali è calcolata la compensazione, ove prevista, per la prestazione dell’onere di servizio pubblico. 4.   La Commissione rende pubblico l’invito a presentare offerte attraverso una nota informativa pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte non è anteriore a due mesi dalla data di pubblicazione di tale nota informativa. Nel caso in cui la gara riguardi una rotta alla quale l’accesso era già stato limitato a un vettore a norma dell’, paragrafo 9, l’invito a partecipare alla gara è pubblicato almeno sei mesi prima dell’avvio della nuova concessione al fine di valutare se sussista la necessità di limitare l’accesso. 5.   La nota informativa contiene le seguenti informazioni: a) lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati; b) la rotta area interessata; c) il periodo di validità del contratto; d) l’indirizzo completo presso il quale lo Stato membro interessato rende disponibile il testo dell’invito a partecipare alla gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico; e) il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 6.   Lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati trasmettono senza indugio e a titolo gratuito ogni informazione e documentazione pertinente richieste dalle parti interessate alla gara d’appalto. 7.   La selezione tra le offerte presentate viene effettuata il più presto possibile, tenendo conto della qualità del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonché del costo dell’eventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati. 8.   Lo Stato membro interessato può compensare un vettore aereo selezionato a norma del paragrafo 7 che soddisfi i requisiti di onere di servizio pubblico prescritti a norma dell’; tale compensazione non può superare l’importo necessario per coprire i costi netti sostenuti per la prestazione dell’onere di servizio pubblico, tenendo conto dei conseguenti ricavi ottenuti dal vettore aereo e di un margine di profitto ragionevole. 9.   La Commissione è informata per iscritto e senza indugio dei risultati della gara d’appalto e della selezione da parte dello Stato membro, nonché dei seguenti dati: a) numero, nome e informazioni aziendali degli offerenti; b) elementi operativi contenuti nelle offerte; c) compensazione richiesta nelle offerte; d) nome dell’offerente selezionato. 10.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere, entro un mese, tutti i documenti pertinenti relativi alla scelta di un vettore aereo per l’effettuazione di un onere di servizio pubblico. Se i documenti richiesti non sono trasmessi entro il termine stabilito, la Commissione può decidere di sospendere l’invito a presentare offerte deliberando secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Procedura di gara d’appalto per gli oneri di servizio pubblico (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/1008) — Testo vigente | Portale Normativo