Art. 18
Esame degli oneri di servizio pubblico
In vigore dal 24 set 2008
Esame degli oneri di servizio pubblico
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che qualsiasi decisione presa ai sensi degli possa essere riesaminata in modo effettivo e, in particolare, il più presto possibile, laddove sussista violazione del diritto comunitario o delle norme d’attuazione nazionali.
In particolare, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può chiedere agli Stati membri di trasmettere, nel termine di due mesi:
a)
la documentazione che giustifichi la necessità dell’onere di servizio pubblico e la sua conformità ai criteri di cui all’;
b)
un’analisi dell’economia della regione;
c)
un’analisi dell’equilibrio tra gli oneri previsti e gli obiettivi di sviluppo economico;
d)
un’analisi dei servizi aerei eventualmente esistenti e delle altre modalità di trasporto disponibili che potrebbero essere prese in considerazione come alternative all’imposizione di un onere.
2. A richiesta dello Stato membro che ritiene che lo sviluppo di una rotta venga indebitamente limitato dalle condizioni di cui agli , o di propria iniziativa, la Commissione svolge un’indagine e decide, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta e deliberando secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, in base a tutti gli elementi rilevanti, se gli debbano continuare ad applicarsi in relazione alla rotta di cui trattasi.
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