Art. 4

In vigore dal 16 set 2008
1.   Viene redatto un bollettino di analisi. 2.   Il bollettino di analisi indica tra l’altro: — tutti i dati relativi all’identificazione del campione, — il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti dell’atto normativo in cui figura; oppure, se del caso, il riferimento a un metodo particolareggiato che precisi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, conforme al presente regolamento, — gli elementi che possono avere influito sui risultati, — i risultati dell’analisi espressi in funzione del metodo impiegato e delle esigenze dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l’analisi.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/900 — Testo vigente | Portale Normativo