Art. 3
In vigore dal 16 set 2008
Per l’applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1460/96 sono impiegati i metodi e/o le procedure seguenti.
1)
Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 59 , da 0403 10 91 a 0403 10 99 , da 0403 90 71 a 0403 90 79 e da 0403 90 91 a 0403 90 99 , la determinazione del tenore in peso delle materie grasse provenienti dal latte è effettuata secondo il metodo descritto all’, punto 3, del presente regolamento.
2)
Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 1704 10 11 a 1704 10 99 e da 1905 20 10 a 1905 20 90 , la determinazione del saccarosio, ivi compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, è effettuata secondo un metodo HPLC; per zucchero invertito calcolato in saccarosio si intende la somma aritmetica di fruttosio e glucosio in parti uguali per 0,95.
3)
Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 1806 10 10 a 1806 10 90 , la determinazione del saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è effettuata secondo le formule, i metodi e le procedure di cui all’, punto 2, del presente regolamento.
4)
Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 3505 20 10 a 3505 20 90 , la determinazione di amido o fecola, di destrine o di altri amidi o fecole modificate è effettuata secondo il metodo figurante all’allegato II del presente regolamento.
5)
Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 3809 10 10 a 3809 10 90 , la determinazione di materie amilacee è effettuata secondo il metodo indicato nell’allegato II del presente regolamento.
6)
Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC 1901 90 11 e 1901 90 19 , la distinzione tra i due codici è fatta in base alla determinazione dell’estratto secco che avviene per essiccamento alla temperatura di 103 ± 2 °C fino a peso costante.
7)
Per la classificazione di prodotti nei codici NC 1902 19 10 e 1902 19 90 , la presenza di farine e di semole di grano tenero nelle paste alimentari va ricercata secondo il metodo indicato nell’allegato III del presente regolamento.
8)
La proporzione di mannitolo e di D-glucitolo (sorbitolo), contenuta nelle merci rientranti nei codici NC da 2905 44 11 a 2905 44 99 e da 3824 60 11 a 3824 60 99 , è determinata secondo un metodo basato sulla cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:900:oj#art-3