Art. 3

In vigore dal 16 set 2008
Per l’applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1460/96 sono impiegati i metodi e/o le procedure seguenti. 1) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 59 , da 0403 10 91 a 0403 10 99 , da 0403 90 71 a 0403 90 79 e da 0403 90 91 a 0403 90 99 , la determinazione del tenore in peso delle materie grasse provenienti dal latte è effettuata secondo il metodo descritto all’, punto 3, del presente regolamento. 2) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 1704 10 11 a 1704 10 99 e da 1905 20 10 a 1905 20 90 , la determinazione del saccarosio, ivi compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, è effettuata secondo un metodo HPLC; per zucchero invertito calcolato in saccarosio si intende la somma aritmetica di fruttosio e glucosio in parti uguali per 0,95. 3) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 1806 10 10 a 1806 10 90 , la determinazione del saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è effettuata secondo le formule, i metodi e le procedure di cui all’, punto 2, del presente regolamento. 4) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 3505 20 10 a 3505 20 90 , la determinazione di amido o fecola, di destrine o di altri amidi o fecole modificate è effettuata secondo il metodo figurante all’allegato II del presente regolamento. 5) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC da 3809 10 10 a 3809 10 90 , la determinazione di materie amilacee è effettuata secondo il metodo indicato nell’allegato II del presente regolamento. 6) Per la classificazione dei prodotti di cui ai codici NC 1901 90 11 e 1901 90 19 , la distinzione tra i due codici è fatta in base alla determinazione dell’estratto secco che avviene per essiccamento alla temperatura di 103 ± 2 °C fino a peso costante. 7) Per la classificazione di prodotti nei codici NC 1902 19 10 e 1902 19 90 , la presenza di farine e di semole di grano tenero nelle paste alimentari va ricercata secondo il metodo indicato nell’allegato III del presente regolamento. 8) La proporzione di mannitolo e di D-glucitolo (sorbitolo), contenuta nelle merci rientranti nei codici NC da 2905 44 11 a 2905 44 99 e da 3824 60 11 a 3824 60 99 , è determinata secondo un metodo basato sulla cromatografia di alta precisione in fase liquida (HPLC).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:900:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2008/900 — Testo vigente | Portale Normativo