Art. 5
Trasparenza degli aiuti
In vigore dal 6 ago 2008
Trasparenza degli aiuti
1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.
In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuto:
a)
gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
b)
gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
c)
gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia:
i)
per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione, oppure
ii)
quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
d)
gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.
2. Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:
a)
gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme restando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di rischio;
b)
gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'.
3. Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.
Storico versioni
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