Art. 4
Intensità di aiuto e costi ammissibili
In vigore dal 6 ago 2008
Intensità di aiuto e costi ammissibili
1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
2. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o sgravi su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.
3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.
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