Art. 8
Procedura per l’estensione di determinate norme ai non aderenti
In vigore dal 24 lug 2008
Procedura per l’estensione di determinate norme ai non aderenti
1. Nel caso di accordi e di pratiche concordate esistenti adottati da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri, questi provvedono a pubblicare, per informazione dei gruppi socio-economici interessati, gli accordi e le pratiche concordate che prevedono di estendere a singoli operatori o associazioni non aderenti di una regione o di un insieme di regioni, in conformità dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
I gruppi socio-economici interessati presentano le loro osservazioni all’autorità competente dello Stato membro entro due mesi dalla data della pubblicazione.
2. Allo scadere del periodo di due mesi e prima di adottare una decisione, gli Stati membri notificano alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie unitamente a tutte le informazioni utili, in particolare ai fini della valutazione dell’estensione prevista, indicando se le regole considerate costituiscono «regole tecniche» ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La notifica contiene tutte le osservazioni trasmesse dai gruppi socio-economici interessati ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, nonché una valutazione della domanda di estensione.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le regole di cui è richiesta l’estensione da parte di organizzazioni interprofessionali riconosciute dalla Commissione ai sensi dell’. Gli Stati membri e i gruppi socio-economici interessati presentano le loro osservazioni entro due mesi dalla data della pubblicazione.
4. Se le regole di cui è richiesta l’estensione costituiscono «regole tecniche» ai sensi della direttiva 98/34/CE, la notifica delle medesime alla Commissione in conformità dell’ di tale direttiva è effettuata contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, se sussistono le condizioni per la formulazione di un parere circostanziato ai sensi dell’ della direttiva 98/34/CE, la Commissione rifiuta l’approvazione delle regole di cui è richiesta l’estensione.
5. La Commissione decide in merito alla domanda di estensione delle regole entro tre mesi dalla notifica dello Stato membro di cui al paragrafo 2. In caso di applicazione del paragrafo 3, la Commissione adotta una decisione entro cinque mesi dalla pubblicazione delle regole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
La Commissione adotta una decisione negativa se constata che l’estensione:
a)
avrebbe l’effetto di impedire, ridurre o falsare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune;
b)
comprometterebbe la libertà degli scambi; o
c)
pregiudicherebbe gli obiettivi della politica agricola comune o quelli di altre normative comunitarie.
6. Le regole la cui applicazione è stata estesa sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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