Art. 4

Riconoscimento da parte della Commissione

In vigore dal 24 lug 2008
Riconoscimento da parte della Commissione 1.   La Commissione riconosce, su domanda, le organizzazioni interprofessionali che: a) esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria; b) sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro; c) soddisfano le condizioni previste all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d). 2.   Le organizzazioni interprofessionali che esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento corredata dei documenti comprovanti: a) il rispetto dei criteri di cui all’articolo 123 del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) il loro ambito di attività e la conformità del medesimo all’, paragrafo 1; c) l’ambito geografico in cui svolgono la loro attività; d) che sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro; e) che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui all’, paragrafo 2. 3.   La Commissione notifica le domande di riconoscimento agli Stati membri sul cui territorio l’organizzazione interprofessionale è stabilita ed esercita la sua attività. Gli Stati membri possono presentare le loro osservazioni sul riconoscimento entro due mesi dalla notifica. 4.   La Commissione decide in merito al riconoscimento entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni necessarie indicate al paragrafo 2. 5.   La Commissione revoca il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 per i motivi elencati all’, paragrafo 4.
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Riconoscimento da parte della Commissione (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/709) — Testo vigente | Portale Normativo