Art. 3
Riconoscimento da parte degli Stati membri
In vigore dal 24 lug 2008
Riconoscimento da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri riconoscono, su domanda, le organizzazioni interprofessionali stabilite nel loro territorio che:
a)
esercitano la loro attività a livello regionale o interregionale nel loro territorio;
b)
perseguono gli obiettivi indicati all’articolo 123, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 attraverso l’esercizio di attività volte a:
i)
contribuire a un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato del tabacco in foglia o del tabacco in colli;
ii)
elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
iii)
migliorare la conoscenza e la trasparenza del mercato;
iv)
accrescere la valorizzazione del prodotto, in particolare mediante azioni di marketing e la ricerca di nuovi utilizzi che non compromettano la salute pubblica;
v)
orientare il settore verso prodotti più atti a rispondere alle esigenze di mercato e ai requisiti in materia di salute pubblica;
vi)
condurre ricerche su metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e a garantire la qualità del prodotto e la conservazione del suolo;
vii)
sviluppare metodi e strumenti per migliorare la qualità del prodotto nelle fasi di produzione e trasformazione;
viii)
utilizzare sementi certificate e controllare la qualità dei prodotti;
c)
non si occupano, come tali, della produzione, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti di cui all’;
d)
rappresentano una parte significativa dei produttori e/o degli operatori commerciali in rapporto all’ambito d’attività e ai comparti interessati. L’organizzazione interprofessionale che abbia un ambito di attività interregionale deve dimostrare la propria rappresentatività in ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle regioni in cui è presente.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), un’organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa su scala regionale quando copre almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o acquistati dai membri di ciascuno dei comparti che la compongono, i quali operano nella produzione, nella prima trasformazione o nel commercio del tabacco o dei gruppi di varietà di tabacco oggetto delle attività dell’organizzazione interprofessionale.
Se esercita la sua attività a livello interregionale o comunitario, l’organizzazione deve rispondere ai requisiti di rappresentatività indicati al primo comma in ciascuna delle regioni considerate.
3. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni atte a dimostrare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento dell’organizzazione interprofessionale stabilite all’articolo 123 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sulla base delle quali sarà riconosciuta l’organizzazione interprofessionale.
La Commissione può opporsi al riconoscimento entro 60 giorni dalla notifica dello Stato membro.
4. Gli Stati membri revocano il riconoscimento:
a)
se le condizioni previste dal presente articolo non sono più soddisfatte;
b)
se l’organizzazione interprofessionale rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 177, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c)
se l’organizzazione interprofessionale viene meno all’obbligo di notifica di cui all’articolo 177, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
5. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le decisioni di revoca del riconoscimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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