Art. 9
Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti
In vigore dal 24 lug 2008
Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti
1. Se, in applicazione dell’, determinate regole sono rese obbligatorie per i non aderenti a un’organizzazione interprofessionale, lo Stato membro interessato o la Commissione, secondo il caso, possono decidere che i singoli operatori o le associazioni non aderenti versino all’organizzazione la totalità o parte della quota associativa pagata dagli aderenti. Tale contributo non deve essere destinato a coprire le spese amministrative connesse all’applicazione degli accordi o delle pratiche concordate.
2. Ogni provvedimento degli Stati membri o della Commissione avente ad oggetto l’istituzione di un contributo a carico di singoli operatori o di associazioni non aderenti a un’organizzazione interprofessionale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. Detto provvedimento acquista efficacia due mesi dopo la data di pubblicazione.
3. Se un’organizzazione interprofessionale chiede che singoli operatori o associazioni non aderenti versino, in applicazione del presente articolo o dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la totalità o parte della quota associativa pagata dagli aderenti, essa comunica allo Stato membro o alla Commissione, secondo il caso, l’importo del contributo da versare. A tal fine, lo Stato membro o la Commissione possono eseguire i controlli ritenuti necessari presso l’organizzazione interprofessionale considerata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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