Art. 4

In vigore dal 23 lug 2008
Se uno Stato membro decide di estendere, ai non aderenti, talune regole emanate da un'organizzazione di produttori, la notificazione alla Commissione di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000 contiene almeno i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori in questione; b) tutti i dati che consentano di stabilire la rappresentatività dell'organizzazione, in particolare sotto il profilo dei criteri di cui all’ del presente regolamento; c) le regole in causa; d) la motivazione di tali regole corredata dei dati pertinenti; e) la zona all'interno della quale si prevede di rendere le regole obbligatorie; f) il periodo di applicazione delle regole; g) la data di decorrenza dell'applicazione.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2008/696 — Testo vigente | Portale Normativo