Art. 1

In vigore dal 23 lug 2008
1.   L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori nel settore della cattura è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole: a) la commercializzazione, ad opera dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti, delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate supera globalmente il 65 % dei quantitativi commercializzati; e b) il numero di pescatori imbarcati su pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori supera il 50 % del numero totale di pescatori stabiliti nella zona soggetti alle regole che possono essere estese. 2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), si tiene conto dei quantitativi commercializzati nel corso della campagna precedente. 3.   Per il calcolo della percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), i pescatori imbarcati su pescherecci la cui lunghezza fuori tutto è inferiore o uguale a 10 m sono presi in considerazione proporzionalmente al rapporto esistente tra i quantitativi commercializzati da tali pescatori e il volume globale dei quantitativi commercializzati nella zona in questione. 4.   L'attività di produzione e di commercializzazione di un'organizzazione di produttori nel settore dell'acquacoltura, definita all'(d) del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (4), è considerata sufficientemente rappresentativa se, nella zona all'interno della quale si prevede di estendere le regole, la produzione delle specie alle quali tali regole sarebbero applicate, da parte dell'organizzazione di produttori o dei suoi aderenti, rappresenta oltre il 40 % dei quantitativi prodotti. 5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 si tiene conto dei quantitativi prodotti nel corso della campagna precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:696:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2008/696 — Testo vigente | Portale Normativo