Art. 2

In vigore dal 23 lug 2008
1.   Le regole di produzione e di commercializzazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 riguardano i seguenti elementi: a) la qualità, la dimensione o il peso e la presentazione dei prodotti messi in vendita; b) il campionamento, i contenitori per la vendita, l'imballaggio, l'etichettatura e l'impiego del ghiaccio; c) le condizioni di prima immissione sul mercato, che possono comprendere regole riguardanti il collocamento razionale della produzione allo scopo di stabilizzare il mercato. 2.   Nel settore dell'acquacoltura le regole di cui al paragrafo 1 possono riguardare l'immissione di novellame oppure altri interventi nei cicli vitali delle specie acquicole alle quali le regole sarebbero applicate, fino a disciplinare la raccolta o l'ammasso, incluso il congelamento della possibile produzione eccedentaria.
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