Art. 13

Accesso alle informazioni relative all’OBD e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo

In vigore dal 18 lug 2008
Accesso alle informazioni relative all’OBD e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo 1.   I costruttori applicano le necessarie disposizioni e procedure, conformemente agli del regolamento (CE) n. 715/2007 e all’allegato XIV del presente regolamento, per assicurare un facile accesso alle informazioni relative all’OBD e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo. 2.   Le autorità di omologazione rilasciano l’omologazione solo dopo aver ricevuto dal costruttore un certificato riguardante l’accesso alle informazioni relative all’OBD e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo. 3.   Il certificato riguardante l’accesso alle informazioni relative all’OBD e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo attesta la conformità all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2007. 4.   Il certificato riguardante l’accesso alle informazioni relative all’OBD e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo è redatto conformemente al modello contenuto nell’appendice 1 dell’allegato XIV. 5.   Se le informazioni relative all’OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo non sono disponibili o non sono conformi agli del regolamento (CE) n. 715/2007 e all’allegato XIV del presente regolamento al momento della presentazione della domanda di omologazione, il costruttore fornisce tali informazioni entro sei mesi dalla data applicabile indicata nell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 o entro 6 mesi dalla data dell’omologazione, se questa è successiva. 6.   L’obbligo di fornire i dati e le informazioni entro le date precisate nel paragrafo 5 si applica solo se, in seguito all’omologazione, il veicolo viene immesso sul mercato. Se il veicolo viene immesso sul mercato più di 6 mesi dopo l’omologazione, l’informazione va fornita alla data in cui esso viene immesso sul mercato. 7.   L’autorità di omologazione può presumere che il costruttore abbia applicato disposizioni e procedure adeguate per quanto riguarda l’accesso alle informazioni relative all’OBD e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo sulla base di un certificato compilato riguardante l’accesso alle informazioni relative all’OBD e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, purché non siano stati presentati reclami e il costruttore fornisca le informazioni entro il termine precisato nel paragrafo 5. 8.   Oltre ad ottemperare alle prescrizioni relative all’accesso alle informazioni relative all’OBD indicate nel punto 4 dell’allegato XI, il costruttore mette a disposizione delle parti interessate le informazioni seguenti: a) informazioni pertinenti atte a consentire lo sviluppo di componenti di ricambio che hanno un’importanza critica per il corretto funzionamento del sistema OBD; b) informazioni atte a consentire lo sviluppo di strumenti di diagnosi generici. Ai fini della lettera a), lo sviluppo di componenti di ricambio non deve subire limiti a causa della mancanza di informazioni pertinenti, dei requisiti tecnici relativi alle strategie di indicazione dei malfunzionamenti nel caso in cui i valori limite per l’OBD siano superati o il sistema OBD non sia in grado di rispettare le prescrizioni di base relative al monitoraggio contenute nel presente regolamento, di specifiche modifiche del trattamento delle informazioni relative all’OBD introdotte per gestire in modo indipendente il funzionamento del veicolo con benzina oppure gas, e dell’omologazione di veicoli alimentati a gas in cui è presente un numero limitato di anomalie di importanza non rilevante. Ai fini della lettera b), quando un costruttore utilizza strumenti di diagnosi e di prova conformi alle norme ISO 22900 Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) e ISO 22901 Open Diagnostic Data Exchange (ODX) nella sua rete affiliata, gli operatori indipendenti possono accedere ai file ODX attraverso il sito Internet del costruttore. 9.   Viene istituito il Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli (nel prosieguo denominato «il Forum»). Il Forum valuterà se l’accesso alle informazioni pregiudichi i progressi compiuti nella riduzione dei furti di veicoli e formulerà raccomandazioni per migliorare le prescrizioni relative all’accesso alle informazioni. In particolare, il Forum darà indicazioni alla Commissione sull’introduzione di un processo di accreditamento per operatori indipendenti per autorizzi quest’ultimi ad accedere alle informazioni relative alle funzioni di sicurezza dei veicoli. La Commissione potrà decidere di mantenere riservate le discussioni e le risultanze del Forum.
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Accesso alle informazioni relative all’OBD e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/692) — Testo vigente | Portale Normativo