Art. 12
Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di un dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica
In vigore dal 18 lug 2008
Disposizioni amministrative relative all’omologazione CE di un dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica
1. Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecniche e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
L’autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento.
Lo stesso numero di omologazione può essere utilizzato per un dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento utilizzato in vari tipi di veicolo diversi.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’autorità di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE conforme al modello contenuto nell’appendice 2 dell’allegato XIII.
3. Se il richiedente dell’omologazione è in grado di dimostrare all’autorità di omologazione o al servizio tecnico che il dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento appartiene a un tipo indicato nell’allegato I, appendice 4, addendum, punto 2.3, il rilascio dell’omologazione non dipende dalla verifica della conformità alle prescrizioni contenute nel punto 4 dell’allegato XIII.
Storico versioni
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