Art. 10

Dispositivi di controllo dell’inquinamento

In vigore dal 18 lug 2008
Dispositivi di controllo dell’inquinamento 1.   Il costruttore si assicura che i dispositivi di controllo dell’inquinamento destinati a essere montati su veicoli con omologazione CE che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 abbiano ottenuto l’omologazione CE come entità tecniche ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2007/46/CE, conformemente agli e all’allegato XIII del presente regolamento. I convertitori catalitici e i filtri antiparticolato sono considerati dispositivi di controllo dell’inquinamento agli effetti del presente regolamento. 2.   Non occorre che i dispositivi di ricambio d’origine per il controllo dell’inquinamento che rientrano nel tipo indicato nell’allegato I, appendice 4, addendum, punto 2.3, e sono destinati a essere montati su un veicolo a cui si riferisce il documento di omologazione pertinente siano conformi all’allegato XIII, purché soddisfino le prescrizioni dei punti 2.1 e 2.2 di tale allegato. 3.   Il costruttore si assicura che il dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento sia provvisto delle marcature di identificazione. 4.   Le marcature di identificazione di cui al paragrafo 3 comprendono: a) la denominazione commerciale o il marchio del costruttore del veicolo o motore; b) la marca e il numero identificativo del dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento registrato nelle informazioni di cui all’allegato I, appendice 3, punto 3.2.12.2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:692:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo