Art. 7
In vigore dal 15 lug 2008
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso cessa di produrre effetti:
a)
il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’ dovesse comprendere tutti i prodotti confacenti all’alimentazione umana cui si applica il presente regolamento;
b)
al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se essa avviene anteriormente al 31 marzo 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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