Art. 3
In vigore dal 15 lug 2008
1. Gli Stati membri procedono a controlli dell’osservanza delle tolleranze massime di cui all’, paragrafo 2, per i prodotti di cui all’, tenendo conto del livello di contaminazione nel paese di origine.
I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione.
Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l’applicazione dell’, paragrafo 1, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate.
La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
3. Qualora si constatino ripetuti casi di inosservanza delle tolleranze massime si possono prendere le misure necessarie secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.
Storico versioni
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