Art. 2
In vigore dal 15 lug 2008
1. Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui all’ è subordinata all’osservanza delle tolleranze massime specificate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a (9):
a)
370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all’alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti»;
b)
600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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