Art. 10
Valutazione inter pares
In vigore dal 9 lug 2008
Valutazione inter pares
1. Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono a una valutazione inter pares organizzata dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’.
2. Le parti interessate hanno il diritto di partecipare al sistema istituito per la supervisione delle attività di valutazione inter pares, ma non alle procedure individuali di valutazione inter pares.
3. Gli Stati membri si assicurano che i loro organismi nazionali di accreditamento siano sottoposti regolarmente alla valutazione inter pares, così come stabilito al paragrafo 1.
4. La valutazione inter pares è effettuata sulla base di criteri e procedure validi e trasparenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti in termini strutturali, di risorse umane e procedurali, la riservatezza e i reclami. Sono previste appropriate procedure di ricorso contro le decisioni prese in esito a tale valutazione.
5. La valutazione inter pares accerta se gli organismi nazionali di accreditamento soddisfino le condizioni stabilite dall’, tenendo conto delle pertinenti norme armonizzate di cui all’.
6. I risultati della valutazione inter pares sono pubblicati e comunicati dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’ a tutti gli Stati membri ed alla Commissione.
7. La Commissione verifica, in collaborazione con gli Stati membri, le regole e il buon funzionamento del sistema di valutazione inter pares.
Storico versioni
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