Art. 11

Presunzione di conformità degli organismi nazionali di accreditamento

In vigore dal 9 lug 2008
Presunzione di conformità degli organismi nazionali di accreditamento 1.   Le condizioni di cui all’ si presumono soddisfatte dagli organismi nazionali di accreditamento che, avendo superato con successo la valutazione inter pares di cui all’, dimostrino la propria conformità con i criteri stabiliti nella pertinente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Le autorità nazionali riconoscono l’equivalenza dei servizi prestati dagli organismi di accreditamento che abbiano superato con successo la valutazione inter pares di cui all’ ed accettano quindi, sulla base della presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i certificati di accreditamento di tali organismi e gli attestati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità da essi accreditati.
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Presunzione di conformità degli organismi nazionali di accreditamento (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/765) — Testo vigente | Portale Normativo