Art. 5
Trasmissione dei dati
In vigore dal 9 lug 2008
Trasmissione dei dati
1. Ogni Stato membro determina una data di riferimento. La data di riferimento cade in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento). Il primo anno di riferimento è il 2011. La Commissione (Eurostat) stabilisce gli anni di riferimento successivi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Gli anni di riferimento cadono all’inizio di ogni decennio.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi, validati e aggregati e i metadati, come previsto dal presente regolamento, entro ventisette mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
3. La Commissione (Eurostat) adotta un programma dei dati statistici e dei metadati da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
4. La Commissione (Eurostat) adotta le specifiche tecniche sulle variabili come previsto dal presente regolamento, come pure delle loro classificazioni, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri trasmettono in forma elettronica alla Commissione (Eurostat) i dati validati e i metadati. La Commissione (Eurostat) adotta il formato tecnico adatto da utilizzare per la trasmissione dei dati richiesti secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
6. In caso di revisioni o di correzioni apportate conformemente all’, paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono i dati modificati alla Commissione (Eurostat) al più tardi alla data della pubblicazione dei dati rivisti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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