Art. 7

Misure di esecuzione

In vigore dal 9 lug 2008
Misure di esecuzione 1.   Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2: a) le specifiche tecniche delle variabili come previsto dal presente regolamento, come pure delle loro classificazioni, di cui all’, paragrafo 4; b) l’adozione del formato tecnico adatto di cui all’, paragrafo 5; e c) le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità di cui all’, paragrafo 3. 2.   Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3: a) la definizione degli anni di riferimento di cui all’, paragrafo 1; e b) l’adozione del programma di dati statistici e di metadati di cui all’, paragrafo 3. 3.   Sono tenuti in debita considerazione i principi secondo cui i vantaggi delle misure adottate devono essere maggiori dei relativi costi e gli oneri e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.
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