Art. 7
Misure di esecuzione
In vigore dal 9 lug 2008
Misure di esecuzione
1. Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2:
a)
le specifiche tecniche delle variabili come previsto dal presente regolamento, come pure delle loro classificazioni, di cui all’, paragrafo 4;
b)
l’adozione del formato tecnico adatto di cui all’, paragrafo 5; e
c)
le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità di cui all’, paragrafo 3.
2. Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3:
a)
la definizione degli anni di riferimento di cui all’, paragrafo 1; e
b)
l’adozione del programma di dati statistici e di metadati di cui all’, paragrafo 3.
3. Sono tenuti in debita considerazione i principi secondo cui i vantaggi delle misure adottate devono essere maggiori dei relativi costi e gli oneri e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.
Storico versioni
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