Art. 4

Fonti dei dati

In vigore dal 9 lug 2008
Fonti dei dati 1.   Gli Stati membri possono elaborare le statistiche attingendo a diverse fonti di dati, in particolare: a) censimenti tradizionali; b) censimenti basati sui registri; c) una combinazione di censimenti tradizionali e indagini per campione; d) una combinazione di censimenti basati sui registri e indagini per campione; e) una combinazione di censimenti basati sui registri e censimenti tradizionali; f) una combinazione di censimenti basati sui registri, indagini per campione e censimenti tradizionali; e g) indagini appropriate con campioni a rotazione (censimento a rotazione). 2.   Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni degli Stati membri in materia di protezione dei dati. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di ogni revisione o correzione delle statistiche trasmesse in applicazione del presente regolamento, nonché di qualsivoglia cambiamento delle fonti di dati e della metodologia prescelte, al più tardi un mese prima della pubblicazione dei dati rivisti. 4.   Gli Stati membri provvedono a che le fonti di dati e la metodologia utilizzate per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento rispettino, nella massima misura possibile, le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui all’, lettera i). Essi compiono continui sforzi per incrementare il rispetto di tali caratteristiche essenziali.
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