Art. 2
Definizioni
In vigore dal 9 lug 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«popolazione»: la popolazione nazionale, regionale e locale nel luogo di dimora abituale alla data di riferimento;
b)
«abitazione»: gli alloggi e gli edifici, nonché le sistemazioni abitative e la relazione tra popolazione e alloggi ai livelli nazionale, regionale e locale alla data di riferimento;
c)
«edifici»: gli edifici permanenti contenenti alloggi progettati per l’abitazione umana o le abitazioni convenzionali che sono riservate ad uso stagionale o secondario oppure sono libere;
d)
«dimora abituale»: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.
Sono considerate come residenti abituali dell’area geografica in questione solamente le persone:
i)
che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; o
ii)
che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di permanervi per almeno un anno.
Laddove le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possano essere determinate, per «dimora abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;
e)
«data di riferimento»: la data alla quale si riferiscono i dati del rispettivo Stato membro, conformemente all’, paragrafo 1;
f)
«nazionale»: sul territorio di uno Stato membro;
g)
«regionale»: il livello NUTS 1, il livello NUTS 2 o il livello NUTS 3, quali definiti nella classificazione delle unità territoriali a fini statistici (NUTS), stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) nella versione applicabile alla data di riferimento;
h)
«locale»: il livello 2 delle unità amministrative locali (livello LAU 2);
i)
«caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni»: l’enumerazione individuale, la simultaneità, l’universalità in un territorio definito, la disponibilità di dati per piccole aree e la periodicità definita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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