Art. 3

In vigore dal 8 lug 2008
Con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e di altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come segue: — Bulgaria 61,4, — Estonia 80,8, — Lettonia 78,8, — Lituania 71,5, — Romania 72,9.
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