Art. 3
In vigore dal 8 lug 2008
Con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e di altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come segue:
—
Bulgaria 61,4,
—
Estonia 80,8,
—
Lettonia 78,8,
—
Lituania 71,5,
—
Romania 72,9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:672:oj#art-3