Art. 2

In vigore dal 8 lug 2008
Con effetto al 1o gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue: — Estonia 83,6, — Lettonia 83,6, — Romania 78,8.
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