Art. 1

In vigore dal 8 lug 2008
Con effetto al 16 novembre 2007, i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue: — Bulgaria 69,7, — Lituania 77,4.
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