Art. 4

In vigore dal 4 lug 2008
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate delle principali circostanze e considerazioni sulla base delle quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
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